Lo Studio Legale Maldera dedica grande attenzione alle imprese e alle aziende.
Nel sistema di criticità attuale, un’azienda all’avanguardia deve necessariamente migliorare i tempi di risposta alle criticità legali quotidiane. Il nostro studio intende migliorare la produttività mediante l’offerta di una costante consulenza legale in grado di prevedere rischi e proporre soluzioni alternative all’attività d’azienda.
Per ottimizzare i costi d’azienda, l’Avv. Maldera propone la determinazione di un compenso fisso valutato annualmente e corrisposto mensilmente o trimestralmente da concordare assieme all’azienda sulla base delle caratteristiche della stessa e del tipo di consulenza che presumibilmente verrà prestata.
Tra le altre attività, lo Studio dedica particolare interesse alle problematiche sottese alla responsabilità amministrativa di enti e società per illeciti, anche commessi dai dipendenti. Invero, anche le aziende, le cd. persone giuridiche, possono essere perseguite per un illecito penale di un proprio dipendente ed essere, in ragione di ciò, chiamate a rispondere amministrativamente e penalmente con sanzioni molto gravose. Perché si realizzi la detta responsabilità della società è condizione sufficiente il fatto che l’azienda abbia tratto anche un minimo vantaggio.
L’attività dello Studio Legale Maldera è finalizzata ad offrire al cliente gli strumenti di conoscenza legale e di prevenzione per ogni eventuale problematica connessa alle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2001 in tema responsabilità amministrativa degli Enti e Aziende per illecito penale dei propri dipendenti.
CONSEGUENZE LEGALI SECONDO IL D.LGS. 231/2001
Il legislatore, conformandosi agli standard europei, nel 2001 ha emanato il d.lgs. 231. Il D.Lgs. 231/01 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la colpa della persona giuridica per i reati commessi da un subalterno. Ciò non significa che solamente la società risponderà dell’illecito commesso, bensì sarà colpevole solamente di non aver vigilato sull’agire di un proprio sottoposto.
LA VIGILANZA DELL’AZIENDA SULL’OPERATO DEL PROPRIO PERSONALE
Le mancata vigilanza sui comportamenti illeciti posti in essere da parte di dipendenti può generare conseguenze molto gravi ed in alcuni casi irreparabili. Di solito, la sanzioni applicabili in questi casi sono verosimilmente di due tipi: pecuniarie ed interdittive. A ben vedere per un’azienda le sanzioni pecuniarie possono essere definite come il “male minore” in quanto generano solamente un pagamento per la scarsa vigilanza. Differentemente, ben più rischiose per la sopravvivenza delle aziende sono le sanzioni interdittive. Queste sanzioni hanno un solo scopo : bloccare l’attività imprenditoriale di un’impresa.
EFFETTI INDIRETTI DELLE SANZIONI
Le sanzioni sopramenzionate hanno anche effetti indiretti molto rilevanti per la vita economica di un’azienda. Infatti, accade molto spesso che le società condannate a tali sanzioni perdano anche implicitamente quei requisiti idonei e necessari per partecipare ai bandi ovvero ai finanziamenti pubblici e ciò, a ben vedere, comporterebbe effetti di non trascurabile impatto sulla maggioranza delle imprese.
COME SI SVOLGE L’AZIONE DI TUTELA PROPOSTA DALLO STUDIO LEGALE MALDERA
Il D.Lgs. 231/01 non stabilisce solo le sanzioni ma anche il modo per evitare tali reati. Pertanto tutte le aziende possono cautelarsi adottando modelli di organizzazione e gestione interna che garantiscano il rispetto della normativa ed una corretta vigilanza.
CASISTICA E APPROFONDIMENTI
Trib. Milano, Sez. VIII Civile, 13 febbraio 2008, n. 1774 (omessa adozione del modello organizzativo): “La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2392 c.c.). Infatti, nel caso di condanna dell’ente ex decreto 231, gli amministratori, oltre a rispondere penalmente dei reati commessi, rischiano di incorrere anche in una responsabilità civile per inadeguata attività amministrativa. Ciò in quanto l’adozione di un modello idoneo a prevenire il rischio-reato all’interno dell’ente è una decisione amministrativa, che, seppur rimessa alla discrezionalità dell’organo gestorio, è in grado di consentire all’ente di evitare la responsabilità amministrativa e, soprattutto, l’applicazione delle relative sanzioni, pecuniarie e interdittive. Nel caso di specie, il danno patrimoniale provocato dal comportamento “inerte” del manager è stato ritenuto sussistente in ragione della sanzione pecuniaria irrogata all’ente nell’ambito del procedimento penale. La responsabilità civile dell’amministratore è motivata proprio da una sua condotta negligente, dal momento che non ha attivato l’organo amministrativo per le deliberazioni inerenti all’adozione del modello, così contravvenendo a un dovere gestorio, mentre avrebbe avuto i poteri per farlo considerata la posizione rivestita all’interno dell’organo (Presidente del CdA e Amministratore Delegato)”.
Cassazione penale sez.VI,25 gennaio 2010, n. 20560 “Il giudice, nell’applicazione delle sanzioni interdittive, deve tener conto della realtà organizzativa dell’ente per neutralizzare il luogo nel quale si è originato l’illecito, valorizzando l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, nel rispetto del criterio dell’extrema ratio.La “specifica attività” richiamata dall’art. 14 d.lgs. 231/2001 in materia di scelta delle sanzioni, ad opera del giudice, impone che la tipologia sanzionatoria non operi in modo generalizzato e indiscriminato, ma si adatti, ove possibile, alla specifica attività dell’ente che è stata causa dell’illecito”.